Art. 8.
(Limiti alla stipulazione di contratti a tempo determinato da parte degli enti locali).

      1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e a tempo determinato, pieno o parziale» sono soppresse;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato».